Art. 8.
(Divieto di discriminazione per età nell'accesso al mercato del lavoro).

      1. È fatto divieto ai datori di lavoro privati, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti autorizzati o accreditati di prevedere espressamente o indirettamente limiti di età nella selezione e nella ricerca del personale e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      2. Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro vigila sul rispetto del divieto di cui al comma 1 nella formulazione degli annunci pubblicitari e nei colloqui di lavoro dei datori di lavoro privati finalizzati alla selezione del personale, segnalando all'autorità competente le eventuali violazioni. Il personale ispettivo svolge altresì attività di

 

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prevenzione e d'informazione, rivolta ai soggetti di cui al comma 1, finalizzata al rispetto delle norme di cui al presente articolo.
      3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
      4. L'autorità competente valuta se procedere contestualmente alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che è comunque disposta nei casi più gravi. Nell'ipotesi di recidiva l'autorizzazione è revocata.
      5. L'importo delle ammende è versato al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.